Statuto

 

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “SOLIDARIETA' CIVILE ODV, di seguito per brevità indicata “l'Associazione”.Essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

 

Art. 2

L'Associazione ha sede in Via Siracusa, n° 106 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

 

 

 

OGGETTO

Art. 4

L'Associazione, il cui spirito si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona, intende operare principalmente nelle seguenti aree :

a) l'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità' dell'assistenza e al reinserimento sociale;

b) l'area della solidarietà' sociale, in rapporto alle problematiche della povertà' e della emarginazione;
c) l'area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità' educative per tutti i cittadini.
 
L'associazione svolge le seguenti attività:
 
assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, formazione, sport dilettantistico per i disabili e le categorie deboli della popolazione; inoltre, l'Associazione si prefigge lo scopo di redigere e pubblicare un periodico di informazione che approfondisca e sviluppi le tematiche già incluse nello scopo sociale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali; in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

 

 

 

SOCI

Art. 5

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà e si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:

  • soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo dell'Associazione;

  • soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o, qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annua.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

 

 

 

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Vicepresidente.

 

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) di nominare i Revisori;

d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

 

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione e il Vicepresidente. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

 

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

 

 

PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

 

 

 

ESERCIZI SOCIALI

Art. 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

 

 

SCIOGLIMENTO

Art. 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

 

 

NORMA DI RINVIO

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

 

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